Disposizioni in merito all'introduzione dello psicologo scolastico negli Istituti di ogni ordine e grado

  • Pubblicato il 25 Marzo 2025
  • da IISS "S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco", Campobasso (CB)
Disposizioni in merito all'introduzione dello psicologo scolastico negli Istituti di ogni ordine e grado

Onorevoli senatori,

la disciplina normativa attinente l'assistenza psicologica nelle scuole, si trova oggi in una condizione di evidente lacuna legislativa. A fronte di un quadro europeo che vede la presenza consolidata dello psicologo scolastico come figura professionale integrante il sistema educativo, l’Italia risulta priva di una disposizione legislativa che ne regoli l’introduzione e le funzioni. Ciò determina non solo un vuoto normativo, ma anche l’assenza di un riferimento strutturale in grado di garantire il supporto psicologico continuativo e sistematico all’interno delle istituzioni scolastiche.

In data 16 ottobre 2020, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato a fornire un supporto psicologico temporaneo nelle scuole, con particolare riferimento al contesto emergenziale derivante dalla pandemia da COVID-19. Tale Protocollo, pur rappresentando un passo significativo, non ha tuttavia assunto valore normativo vincolante e si è limitato a prevedere misure transitorie, non strutturali, tese a rispondere ai traumi e disagi immediati causati dall’emergenza sanitaria.

L’assenza di una normativa legislativa specifica in materia solleva interrogativi di natura giuridica e costituzionale. La tutela della salute, sancita dall’articolo 32 della Costituzione, comprende non solo l’aspetto fisico, ma anche quello psicologico, che riveste un ruolo fondamentale per il pieno sviluppo della persona umana. La scuola, quale luogo deputato alla formazione e alla crescita dei cittadini, deve garantire non solo il diritto all’istruzione, disciplinato dall’articolo 34 della Costituzione, ma anche il diritto a un ambiente educativo che promuova il benessere psicofisico degli studenti.

L’introduzione della figura dello psicologo scolastico risponde, pertanto, a un’esigenza normativa e sociale, in quanto tale figura professionale rappresenterebbe un punto di raccordo tra il sistema scolastico e le famiglie, assicurando un intervento mirato non solo alla gestione delle situazioni di disagio psicologico, ma anche alla prevenzione di tali problematiche.

Il presente Disegno di Legge si propone di rafforzare il ruolo della scuola come istituzione capace di rispondere alle sfide educative e sociali e garantire un’attività di prevenzione, ascolto e supporto, istituendo in via permanente la figura dello psicologo scolastico.

È dunque nostro dovere adottare una normativa che rafforzi il ruolo della scuola come luogo di crescita e di cura, capace di rispondere alle sfide sociali ed educative con tempestività e efficacia. Con l’approvazione di questo Disegno di Legge, contribuiamo a costruire una società più forte, resiliente e attenta alle esigenze dei giovani.

Vi invitiamo, pertanto, a sostenere questa iniziativa, per promuovere e migliorare il futuro della nostra educazione e per garantire il benessere delle nuove generazioni.

 

Disposizioni in merito all'introduzione dello psicologo scolastico negli Istituti di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 1

Finalità

 

Considerato il bisogno di un supporto psicologico per studenti e personale scolastico, e in vista del raggiungimento dell'Obiettivo 3 dell'Agenda 2030, che promuove la “salute e il benessere per tutti, a tutte le età”, è fondamentale intervenire per garantire il benessere psicologico all'interno delle scuole.

La presente legge reca disposizioni finalizzate a:

a) Garantire l'istituzione di psicologi scolastici a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di assicurare un supporto psicologico costante e stabile per studenti e personale scolastico.

b) Promuovere l'integrazione del supporto psicologico nel sistema educativo nazionale, come parte integrante del benessere scolastico e della salute mentale, attraverso l'assunzione diretta di psicologi qualificati.

 

ARTICOLO 2

Definizioni

 

Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) Psicologo scolastico: professionista della psicologia con specifiche competenze in ambito educativo, che opera all’interno delle istituzioni scolastiche per promuovere il benessere psicologico degli studenti, del personale scolastico. Le sue attività includono interventi di supporto psicologico, prevenzione del disagio, promozione della salute mentale e collaborazione con I docenti per favorire lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo degli studenti.

 

b) Supporto psicologico scolastico: insieme di azioni e interventi mirati alla prevenzione e gestione delle difficoltà psicologiche, emotive e comportamentali degli studenti, favorendo la loro integrazione nel contesto scolastico.

 

c) Autorizzazione Unica (AU) per l’attività psicologica nelle scuole: procedura necessaria per l’inserimento dello psicologo scolastico all’interno degli istituti scolastici. L’autorizzazione prevede la valutazione dei bisogni psicologici degli studenti e la definizione di un piano di intervento in accordo con il dirigente scolastico e il personale educativo. Tale processo deve essere conforme alle normative vigenti in materia di salute mentale e benessere scolastico.

 

d) Interventi psicologici senza autorizzazione: attività di carattere generale, come incontri di sensibilizzazione, formazione e informazione sul benessere psicologico, rivolti a studenti e docenti. Tali attività, non essendo legate a interventi diretti sui singoli studenti, non richiedono un’autorizzazione specifica e rientrano nelle iniziative di promozione della salute mentale.

 

ARTICOLO 3

Procedura di selezione degli psicologi scolastici

 

Gli psicologi scolastici da assumere a tempo indeterminato nelle scuole, sono selezionati tramite concorsi pubblici banditi dagli enti competenti, nel rispetto di requisiti professionali stabiliti dall’Ordine degli Psicologi e dal Ministero dell’Istruzione.

Il concorso ha lo scopo di garantire una selezione meritocratica e di distribuire equamente gli psicologi nelle scuole, assicurando supporto psicologico a tutti gli studenti, indipendentemente dalla zona geografica. Inoltre, contribuisce a professionalizzare e stabilizzare il ruolo dello psicologo scolastico, essenziale per il benessere degli studenti.

Il concorso pubblico prevede una selezione basata su:

 

a) Titoli di studio e formazione specifica, con particolare attenzione alle competenze in psicologia scolastica, psicologia dello sviluppo e dell’educazione;

 

b) Prova teorico-pratica, volta a verificare la capacità di gestire interventi psicologici in contesto scolastico e di applicare metodologie efficaci nella prevenzione del disagio e nella promozione del benessere psicologico.

 

 

 

ARTICOLO 4

Formazione

Gli psicologi scolastici selezionati partecipano a percorsi di formazione e aggiornamento continuo, al fine di garantire un elevato standard qualitativo del servizio e l’adeguamento delle pratiche di intervento alle necessità emergenti del contesto scolastico.

ARTICOLO 5

Aree di intervento

L’attività dello psicologo scolastico si sviluppa nelle seguenti aree di intervento:

a) supporto alla costruzione dell’identità personale degli alunni e allo sviluppo delle loro competenze di vita;

b) promozione di un ambiente di apprendimento motivante e responsabilizzante, a beneficio del benessere psicologico di studenti e personale scolastico;

c) sostegno e formazione per i docenti, finalizzati alla gestione delle problematiche dell’età evolutiva e al miglioramento delle dinamiche relazionali sia all’interno della classe che nel rapporto tra insegnanti e studenti.
 

ARTICOLO 6

Modalità operative

Lo psicologo scolastico opera sotto la diretta supervisione del dirigente scolastico e, su richiesta di quest’ultimo, fornisce pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento indicate nell’articolo precedente.

Lo psicologo scolastico svolge la propria attività attraverso:

a) Colloqui individuali e di gruppo con studenti, docenti e personale scolastico per la prevenzione del disagio e per la gestione di difficoltà emotive, sociali, affettive e relazionali.

b) Osservazione in classe (previo consenso) per individuare criticità legate al benessere psicosociale degli studenti e suggerire strategie di intervento.

c) Interventi di educazione socio-emotiva, volti a promuovere il benessere psicofisico, l'autostima, l’autoefficacia, la gestione dello stress e la risoluzione dei conflitti.

ARTICOLO 7

Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

Tutte le attività dello psicologo scolastico devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alle normative nazionali sulla protezione dei dati.

Sulla base del codice deontologico degli psicologi italiani, lo psicologo abilitato all’esercizio della professione iscritto all’albo professionale della regione in cui risiede, è strettamente tenuto al segreto professionale, ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti al fine di ottenere il previo consenso informale e a mantenere un livello consono di preparazione e aggiornamento professionale, ovvero una formazione continua per garantire qualità ed efficienza della prestazione.

La scuola predispone procedure per la gestione sicura dei dati sensibili raccolti dallo psicologo, garantendo la riservatezza delle informazioni.

ARTICOLO 8

Monitoraggio e valutazione del servizio

Per garantire la qualità e l’efficacia del supporto psicologico nelle scuole, sarà istituito un ente ministeriale con il compito di:


 a) Raccogliere e analizzare dati relativi agli interventi psicologici nelle scuole;
 b) Valutare periodicamente l’impatto del servizio sul benessere degli studenti e del personale scolastico;


 c) Proporre linee guida e miglioramenti per ottimizzare l’efficacia degli interventi.

Ogni istituto scolastico dovrà predisporre una valutazione annuale delle attività svolte dagli psicologi scolastici, basata su:
 a) Questionari di soddisfazione rivolti a studenti e docenti;
 b) Indicatori di miglioramento del benessere psicologico e del clima relazionale scolastico;

c) Report qualitativi sulle attività di prevenzione e supporto svolte.
 

ARTICOLO 9

Educazione Socio-Emotiva nel Curriculum Scolastico

 

Al fine di promuovere il benessere psicologico e il corretto sviluppo emotivo e relazionale degli studenti, le scuole integrano l’attività di educazione socio-emotiva nel loro curriculum.

L'educazione socio-emotiva si propone di sviluppare competenze fondamentali per la gestione delle emozioni, la comunicazione efficace, la gestione dello stress, l'empatia, la risoluzione dei conflitti e il miglioramento delle relazioni interpersonali.

Gli interventi di educazione socio-emotiva mirano a:

a) Gestione delle emozioni: Aiutare gli studenti a riconoscere, comprendere, verbalizzare e gestire le proprie emozioni, con particolare attenzione alla gestione dello stress e delle emozioni negative (ansia, frustrazione, rabbia).

b) Comunicazione efficace: Sviluppare abilità comunicative, come l'ascolto attivo, l'espressione chiara dei propri bisogni e la gestione della comunicazione non verbale.

c) Empatia e relazioni positive: Promuovere la capacità diimmedesimarsi negli altri, riconoscere le emozioni altrui e sviluppare relazioni rispettose e collaborative.

d) Risoluzione dei conflitti: Fornire strumenti pratici per affrontare e risolvere i conflitti in modo pacifico e costruttivo, promuovendo la cooperazione e la comprensione reciproca.

e) Autostima e resilienza: Favorire lo sviluppo dell'autostima e della capacità di resilienza, aiutando gli studenti a superare le difficoltà e a imparare dai fallimenti.

ARTICOLO 10

Modalità di attuazione delle attività

Le attività di educazione socio-emotiva devono essere integrate nei piani di studi esistenti e svolte nel corso di ogni anno scolastico, in ogni grado di scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado).

Gli interventi possono includere lezioni teoriche, discussioni di gruppo, giochi di ruolo, esercizi pratici e attività di gruppo finalizzate al rafforzamento delle competenze cooperative, emotive, sociali e relazionali.

 

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Data la complessità della materia, la presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Approfondimento

APPROFONDIMENTO TEMATICO E NORMATIVO

L’Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 definisce la figura dello psicologo come professione che “comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”.

In merito, il Codice Deontologico degli Psicologi ben illustra le specificità del ruolo dello psicologo che “è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze” (Art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi).

Si definisce psicologia scolastica un settore della scienza che studia i fenomeni propri del meccanismo mentale e affettivo che impiega i principi della psicopedagogia, dello sviluppo, della psicoterapia e di comunità per soddisfare le esigenze di benessere e di apprendimento dei bambini e degli adolescenti nel contesto scolastico, in collaborazione con docenti e famiglie.

Secondo David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP). “La funzione della psicologia scolastica nel mondo non ha una funzione solo di cura, ma una funzione fondamentale di prevenzione, di ascolto e di promozione delle risorse psicologiche. La scuola non è solo un luogo di apprendimento ma di socialità, uno spazio che la società deve utilizzare al meglio per aiutare le giovani generazioni. Fornire quindi questo sostegno psicologico è importantissimo da un punto di vista strategico di costi-benefici.”

Al livello europeo, i primi Paesi che hanno sviluppato servizi di psicologia scolastica sono stati Danimarca, Svezia, Regno Unito e Francia.

L’Italia, invece, è stata protagonista di una serie di manovre legislative che per molti anni non hanno trovato particolare diffusione o applicazione concreta. Fino alla fine degli anni ‘70, era prevista la presenza dello psicologo nella equipe socio-psico-pedagogica; successivamente l’intervento clinico e riabilitativo è stato affidato al Sistema Sanitario Nazionale, mentre quello socio-psico-pedagogico, nell’ambito del Sistema Scolastico Nazionale, è stato affidato solo agli insegnanti senza prevedere il coinvolgimento di psicologi.

Negli anni ‘90 si iniziò a prevedere l’ingresso dello psicologo nelle scuole tramite i CIC (Centri di Informazione e Consulenza) per attività di prevenzione, educazione e promozione della salute. Sul piano operativo i CIC si sono inseriti come sportelli di ascolto per accogliere le problematiche riportate dagli studenti, non per occuparsi direttamente delle dinamiche tra studenti ed insegnanti. In seguito, sono proseguite le iniziative per istituire la figura dello psicologo scolastico e nel 1997 la Legge Bassanini ha conferito alla scuola l’autonomia necessaria per poter richiedere l’attivazione di progetti da parte di liberi professionisti.

Negli ultimi 20 anni sono stati presentati numerosi disegni di legge in cui lo psicologo è stato proposto come consulente nel contesto scolastico, con il compito di occuparsi di prevenzione e gestione del disagio minorile e dei BES.

Nel dicembre 2015, l’Associazione Italiana di Psicologia, la Conferenza della Psicologia Accademica e il Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale degli Psicologi hanno presentato un documento nel quale viene ribadito che le competenze e le conoscenze psicologiche contribuiscono ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, a contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, a prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, a migliorare le condizioni di lavoro di chi opera nei contesti scolastici, ad affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza.

Secondo il DDL S2613 “Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico”, presentato in Senato in data 6 dicembre 2016, la presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di situazioni specifiche normate per legge, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza richiedente, ma lascia alle scuole l'autonomia di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali. Secondo tale disegno, la figura dello psicologo nella scuola si pone in una logica sinergica alle esperienze innovative registrate sul territorio italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, delle famiglie, del personale scolastico, delle istituzioni e per prevenire il disagio, l’abbandono scolastico e il bullismo. Al momento, in Parlamento sono presenti le ultime due proposte di legge riguardo la sua istituzione che, però, non hanno ricevuto un’approvazione ufficiale: A.C. 247 e A.C. 520. Le proposte di legge in esame AC 247 (composta di 4 articoli) e AC 520 (composta di 7 articoli), recanti entrambe la “Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado” delineano le funzioni, le modalità di reclutamento e l’inquadramento di questa figura.

Nel luglio del 2017 è stato istituito presso il MIUR un tavolo tecnico avente come oggetto la “Psicologia nel sistema formativo con l’obiettivo di elaborare progetti finalizzati alla promozione di azioni, informazione e consulenza orientate al benessere nella scuola, al successo formativo, alla prevenzione, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio ed allo stress lavoro correlato”.

Allo stato attuale le scuole, in virtù dell’autonomia didattica ed organizzativa delle singole istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59) e della cosiddetta “Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107), possono avvalersi di uno psicologo attraverso accordi con i singoli professionisti, con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie e su delibera degli organi collegiali, ricorrendo al contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o al Fondo d’Istituto.

In Italia, l'introduzione e la gestione degli sportelli di ascolto nelle scuole sono disciplinate attraverso bandi pubblici emanati sia a livello regionale che scolastico, i quali definiscono le modalità operative, i requisiti per i professionisti coinvolti e le risorse finanziarie destinate al progetto. Essi vengono emessi con fondi pubblici per garantire che tutte le scuole abbiano accesso a servizi psicologici senza doversi preoccupare del costo.  A livello scolastico, le singole scuole pubblicano bandi per selezionare esperti esterni, come psicologi, per l'attivazione degli sportelli di ascolto. Tali provvedimenti stabiliscono requisiti specifici per i candidati, come la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, e l'assenza di precedenti disciplinari negativi. Per garantire un utilizzo appropriato dello sportello, le scuole richiedono l'autorizzazione dei genitori per gli studenti minorenni e, in alcuni casi, un colloquio preliminare con i genitori stessi.

Nonostante i provvedimenti normativi elencati precedentemente, la funzionalità degli stessi non è efficiente: gli studenti si ritrovano in assenza di una figura professionale che possa supportarli durante tutto il loro percorso scolastico e i professionisti si ritrovano a combattere contro difficoltà burocratiche e amministrative, con una  discontinuità nel lavoro svolto in ambito scolastico. Riteniamo efficace l’assunzione immediata di un esperto in materia che possa offrire un servizio che promuova il benessere psico-sociale degli studenti e di tutto il personale scolastico.

 

 

 

FONTI BIBLIOGRAFICHE

-https://www.camera.it/leg18/298

-https://ordinepsicologi.piemonte.it/wp-content/uploads/2021/06/LOPSICOLOGOSCOLASTICO.pdf

-https://www.latteseditori.it/images/SCAR.1_Che_cosa_si_intende_per_psicologia_scolastica.pdf

-https://www.ordinepsicologier.it/it/bandi-sportelli-psicologici-scuole?utm_source=chatgpt.com

-https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/GRIC827009/f14e3cdb-b4d7-48a8-8987-4c9a842e73aa?utm_source=chatgpt.com

-https://www.icsturla.edu.it/pagine/presentazione-sportello-di-ascolto-as-20242025?utm_source=chatgpt.com

Diario delle attività

DIARIO ATTIVITA’ SVOLTE

 

23/01/2025

-Visione del sito di riferimento https://www.senatoragazzi.it/ ;

Analisi dei progetti svolti negli anni precedenti dalle scuole italiane e riflessione sugli stessi; Studio del materiale di supporto disponibile sul sito. 

 

27/01/2025

-Individuazione delle attività iniziali da svolgere:

ricerca sul ruolo e sulle funzioni dello psicologo scolastico; ricerca della normativa riguardante l’istituzione della figura dello psicologo scolastico in Italia e in Europa;

31/01/2025

Ricerca, lettura e analisi della normativa europea sul funzionamento dello psicologo scolastico tramite l’utilizzo di siti internet.

06/02/2025

Lettura e analisi dei progetti presenti sul sito “Senato ragazzi”

13/02/2025

Lettura e analisi dei progetti e del materiale di supporto disponibile sul sito “SenatoRagazzi”

(http://www.senatoperiragazzi.it/iniziative/un-giorno-in-senato/)

20/02/2025

Divisione in tre gruppi di lavoro, a ciascun gruppo sono state assegnate le seguenti attività:

Approfondimento tematico e normativo Relazione illustrativa Redazione del disegno di legge

25/02/2025

Ricerca bibliografia/sitografia

27/02/2025

Ricerca materiale utile per le attività di gruppo

13/03/2025

Lavoro di gruppo

18/03/2025

Lavoro di gruppo

20/03/2025

Lavoro di gruppo

24/03/2025

Lavoro di gruppo

25/03/2025

Condivisione in gruppo e con i referenti del progetto

10/04/2025

Revisione generale degli elaborati