Misure atte a implementare l'economia circolare e lo sviluppo ecosostenibile del Made in Italy

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da LICEO STATALE SANDRO PERTINI, Genova
Misure atte a implementare l'economia circolare e lo sviluppo ecosostenibile del Made in Italy

Onorevoli Senatori, il nostro pianeta sta soffrendo! È scientificamente provato che le attività umane hanno un impatto sull’ambiente e che la noncuranza di tali effetti, quali l’aumento delle emissioni di gas serra e degli inquinanti in atmosfera, nei bacini idrici e nei terreni, ha ripercussioni molto gravi sulla popolazione globale. L’aumento degli eventi estremi e la siccità che stanno colpendo tutta l’Europa costituiscono un grave pericolo per l’esistenza stessa dell’uomo, per la riduzione delle risorse idriche ed alimentari.
I dati forniti dal Gruppo Internazionale per le Risorse (IRP) nel rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale 2019 (Global Resources Outlook 2019), indicano che la metà delle emissioni complessive di gas a effetto serra e oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico dipendono dall'estrazione e lavorazione delle risorse. Sempre dallo stesso rapporto emerge che l'economia globale utilizza l'equivalente del valore in termini di risorse di 1,5 pianeti e che, se ciascuno consumasse tanto quanto consuma in media un residente all’interno della UE, ad oggi sarebbero già necessari tre pianeti.
La riduzione significativa dell'uso complessivo delle risorse naturali e della produzione di rifiuti costituisce quindi una assoluta priorità.
Nel 2018, il Gruppo Intergovernativo per il Cambiamento Climatico (IPCC), ha evidenziato la portata senza precedenti della sfida necessaria per contenere il riscaldamento entro 1,5°C. Oggi questa sfida è diventata ancora più grande a causa del continuo aumento delle emissioni di gas serra. È quanto emerge dal capitolo conclusivo della Sesto Rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici (AR6) redatto dall’IPCC.
Nel report 2023 gli scienziati pongono particolare enfasi sul concetto di “loss and damage”, le perdite e i danni fin qui subiti e che si continueranno a verificare senza un’azione congiunta di istituzioni politiche e finanziarie, nonché della società civile.
È necessario che la politica si faccia carico di questa situazione promuovendo il progressivo “disaccoppiamento” tra crescita economica e uso delle risorse, elaborando norme di approvvigionamento sostenibile dei materiali, promuovendo l’economia circolare.
L’obiettivo è quello di riduzione dell'impronta ambientale complessiva della produzione e dei consumi: per perseguire questa finalità è necessario prevedere un piano di incentivi economici, l'innovazione nelle soluzioni, nei materiali e nei modelli di business circolari, eliminando nel contempo le sovvenzioni che creano distorsioni del mercato e quelle dannose per l'ambiente.
Il presente disegno di legge è ispirato ai principi fondamentali del diritto dell’ambiente e si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale, al netto delle disposizioni già vigenti:
- a) in ambito comunitario, in cui si evidenzia la proposta di Regolamento della Commissione Europea sulla progettazione eco-compatibile per prodotti sostenibili, su cui è stato raggiunto l’accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione nel dicembre 2023, e che prevede specifiche di progettazione dei prodotti, regole sulla loro etichettatura, nonché l’introduzione di un passaporto digitale del prodotto;
-b)  sul piano della normativa interna, in cui si evidenzia la legge del 28/12/2015 n. 221, intitolata Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, anche nota come Collegato ambientale.
Invero, il presente disegno di legge apre a nuove aree di intervento rispetto al quadro normativo già esistente, in quanto prevede una disciplina che mira ad implementare condotte ecosostenibili e l’economia circolare ed introduce misure per incentivare il riciclo, promuovere la progettazione ecocompatibile, ridurre gli sprechi e favorire l'uso efficiente delle risorse nei settori strategici del made in Italy: il design, l’edilizia e la moda.
Per quanto riguarda il design, sono previste disposizioni che incentivino la progettazione ecocompatibile, altrimenti nota come eco-design, inteso come un approccio alla progettazione di prodotti, servizi ed edifici che tiene conto dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto (si veda l’art. 2 del presente disegno di legge: definizioni). Questo significa che, fin dalla fase di concezione, si debbano cercare soluzioni che minimizzino l'uso di risorse naturali, riducano gli sprechi e l'inquinamento e massimizzino l'efficienza energetica.
Dall’articolo 3 all’articolo 5 sono previste misure per implementare la progettazione e la produzione sostenibile attraverso:
- l’introduzione di agevolazioni contributive a favore delle aziende produttrici per il versamento di contributi assicurativi e previdenziali dei lavoratori dipendenti che siano adibiti al settore produzione del design sostenibile;
- introduzione in azienda, con parziale decontribuzione per i primi tre anni dall’assunzione, della figura professionale del Susteinability Manager quale responsabile della valutazione dell’impatto ambientale delle materie e dei prodotti utilizzati o che si prevede di utilizzare;
- istituzione di una piattaforma nazionale per il riutilizzo, il riciclo, il riuso di beni invenduti o beni usati o materie di scarto;
- intervento sulla disciplina della proprietà industriale, con il riconoscimento di agevolazioni per i soggetti richiedenti la registrazione di modelli di utilità e disegni ornamentali in relazione a prodotti progettati in linea con i principi dell’eco-design.
Per quanto riguarda l’edilizia, grazie alle moderne tecnologie, è possibile un approccio sostenibile anche alla realizzazione di edifici e infrastrutture, mediante la costruzione con materiali riciclati: si parla in questo caso di bioedilizia.
Questo processo implica l'utilizzo di materiali provenienti da fonti riciclate o recuperate anziché da materie prime vergini. L’articolo 2 del presente disegno di legge, al numero 2) chiarisce che cosa debba intendersi come bioedilizia, individuando anche quali materiali si richiede debbano essere utilizzati.
Per le imprese che aderiscono ai parametri della bioedilizia, vengono introdotti incentivi consistenti nella possibilità di accesso a condizioni di credito agevolato per favorire l’utilizzo di materiali riciclati o riciclabili, facendo in ogni caso salve le norme relative ai requisiti di sicurezza e le normative edilizie appropriate per garantire la qualità e la durata delle costruzioni (art. 6).
All’interno delle misure volte a incentivare la riqualificazione edilizia residenziale e il risparmio energetico nelle case, il disegno di legge si propone anche la finalità di sostenere l’acquisto di immobili a basso impatto ambientale, reintroducendo, all’art. 7, per il prossimo anno 2025, il bonus case green che l’ultima legge di bilancio ha abolito per l’anno 2024.
Infine, anche con riguardo al sistema moda, il tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale è di grande rilevanza: secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), tra il 1996 e il 2012, la quantità di indumenti acquistati per persona nell'UE è aumentata del 40 %, mentre allo stesso tempo oltre il 30 % di indumenti presenti nei guardaroba in Europa non è stato utilizzato per almeno un anno; che, inoltre, una volta gettati, oltre la metà degli indumenti non viene riciclata, ma finisce nei rifiuti domestici indifferenziati e successivamente inviata agli inceneritori o alle discariche.
Occorre agire su due fronti: contrasto al fast fashion, incentivando il riutilizzo e la sostenibilità, evitando sprechi inutili e dannosi per il sistema della moda e per il pianeta in generale. Ma anche valorizzare e sostenere gli artigiani e il loro saper fare: sarti e calzolai sono mestieri strategici per il comparto e sono professionisti in grado non soltanto di creare capi d’abbigliamento su misura, ma anche di riparare e dare nuova vita ai prodotti, guardando a un loro riuso e riutilizzo. Per queste finalità con il presente disegno di legge viene introdotto il bonus rammendo (Art. 8).
La necessità di ridurre l'uso delle risorse idriche impone poi la tracciabilità del consumo di acqua nel settore tessile mediante la individuazione della impronta idrica. L’art. 9 del presente disegno di legge prevede agevolazioni fiscali alle imprese tessili che introducano un sistema di etichettatura che renda il consumatore consapevole della tipologia di materiali utilizzati e della impronta idrica del prodotto finito.
L’art. 10, infine, è dedicato alle coperture finanziarie, da individuarsi con la legge di bilancio 2025 e con il progetto a cura del MISE: PNRR Transizione 4.0.

 

Art. 1
(Finalità)
1. Le finalità che la presente legge si propone consistono nella riduzione dell'impronta ambientale complessiva della produzione e dei consumi e nell’implementare condotte ecosostenibili e l’economia circolare.
2. Il perseguimento delle finalità avviene mediante l’individuazione da parte della legge di misure per incentivare il riciclo, promuovere la progettazione ecocompatibile, ridurre gli sprechi e favorire l'uso efficiente delle risorse nei settori strategici del made in Italy: il design, l’edilizia e la moda.


Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della presente legge s’intende per:

1) “eco-design o design sostenibile”: la progettazione di prodotti che tiene conto dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto e che, fin dalla fase di concezione, minimizzi l'uso di risorse naturali, riduca gli sprechi e l'inquinamento e massimizzi l'efficienza energetica. L’eco-design rispetta i seguenti principi:
a. Utilizzo di materiali sostenibili inteso come l'uso di materiali riciclabili, biodegradabili e a basso impatto ambientale.
b. Efficienza energetica intesa come la progettazione di prodotti che richiedono meno energia per il loro utilizzo.
c. Durabilità, intesa come la creazione di prodotti durevoli che richiedono meno manutenzione e sostituzione.
d. Riciclabilità intesa come la facilità con cui il prodotto può essere smontato e riciclato alla fine della sua vita utile.
e. Riduzione degli sprechi, da intendersi come minimizzare il packaging e gli sprechi durante il processo produttivo.
f. Minimizzazione dell'inquinamento, ovvero ridurre al minimo le emissioni di sostanze nocive per l’ambiente;

2) “bioedilizia”: la realizzazione di edifici e infrastrutture con materiali provenienti da fonti riciclate o recuperate anziché da materie prime vergini. Per materiali riciclati utilizzati nella costruzione si intendono:
a. Calcestruzzo riciclato, prodotto utilizzando aggregati di calcestruzzo precedentemente demolito.
b. Legno riciclato, inteso come legno recuperato da vecchi edifici, pallet o altri contesti che può essere utilizzato per costruire nuove strutture, pavimenti e arredi.
c. Isolanti riciclati, ovvero materiali isolanti come il vetro riciclato, il denim riciclato o la lana di vetro che possono essere impiegati per aumentare l'efficienza energetica degli edifici.
d. Mattoni riciclati, ovvero i mattoni realizzati da materiali riciclati, come vetro, plastica o ceramica riciclata.
e. Lastre riciclate, ovvero lastre di metallo, plastica o vetro riciclate.
f. Controsoffitti riciclati, come il cartongesso riciclato che possono essere utilizzati per la creazione di controsoffitti e pareti divisorie.

3) “moda sostenibile”: moda che tiene conto degli impatti ambientali, sociali ed economici dell'intero ciclo di vita di un capo di abbigliamento, con una produzione, ma anche una distribuzione e un consumo sostenibili.


Art. 3
(Incentivi allo sviluppo dell’eco-design)
Al fine di incentivare lo sviluppo dell’eco-design, a beneficio delle imprese che adeguano la progettazione e la produzione dei propri beni e servizi ai principi dell’eco-design, come definiti al precedente art. 2, comma 1, n.ro 1, si prevede:
-  il diritto alla decontribuzione per la quota del 30% dei contributi assicurativi e previdenziali con riferimento ai lavoratori dipendenti addetti dalle imprese alla fase di progettazione e di produzione di beni realizzati con l'uso di materiali riciclabili, riciclati, biodegradabili e a basso impatto ambientale. Questa misura è prevista per i primi tre anni a far data dalla pubblicazione della presente legge;
- la decontribuzione integrale, per i primi 3 anni a far data dall’assunzione, del Susteinability Manager, figura professionale dedicata alla valutazione dell’impatto ambientale delle materie e dei prodotti utilizzati o che si prevede di utilizzare sin dalla fase di progettazione del prodotto. Questa misura è prevista per i primi tre anni a far data dalla pubblicazione della presente legge.


Art. 4
(Gestione dell’invenduto, dei beni usati e dei materiali di scarto)
1. Viene istituita, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Piattaforma Nazionale per l’Economia Circolare (PNEC), attraverso la quale le imprese possono promuovere la vendita a basso costo o la distribuzione dei beni invenduti, dei beni usati e dei materiali di scarto, al fine di agevolarne il riutilizzo ed il reimpiego nell’ambito del sistema economico e produttivo.
2. Le modalità di funzionamento e di attivazione della piattaforma, completamente gratuita per le imprese, verranno stabilite con apposito decreto attuativo.


Art. 5
(Estensione della tutela per il riconoscimento di modelli di utilità e disegni ornamentali sostenibili)
A parziale deroga dell’art. 37 del Dlgs 10.02.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), si prevede che, per la registrazione dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali che prevedano l’utilizzo di materiali riciclabili, riciclati, biodegradabili e a basso impatto ambientale, la registrazione del disegno o modello ornamentale dura otto anni, in luogo dei cinque ordinariamente previsti, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ferma la possibilità di rinnovo alle condizioni di cui al medesimo art. 37 Dlgs 10.02.2005 n. 30.


Art. 6
(Incentivi allo sviluppo della bioedilizia)
1. A favore delle imprese che utilizzano per le costruzioni almeno il 70% dei materiali riciclabili, riciclati, biodegradabili e a basso impatto ambientale e, fatte salve le norme relative ai requisiti di sicurezza dei materiali e le normative edilizie in materia di qualità e durata delle costruzioni, è possibile accedere a linee di finanziamento agevolato, senza interessi, per una quota pari al 40% dell’importo che sarà complessivamente richiesto dalle suddette imprese per il rinnovo degli impianti e delle attrezzature strumentali allo svolgimento delle attività individuate nel proprio oggetto sociale.
2. Detta misura resta valida per i finanziamenti richiesti dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025 ed in presenza delle condizioni di garanzia necessarie per la concessione del credito. Gli istituti di credito aderenti dovranno registrarsi sulla piattaforma che verrà istituita a decorrere da luglio 2024 con apposito decreto delegato.


Art. 7
(Bonus case green)
Per gli acquisti di immobili residenziali, prime o anche seconde case, di categoria energetica uguale o superiore alla B, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, viene riconosciuto il diritto alla detrazione fiscale del 50% sull’IVA in dichiarazione dei redditi a partire dall’anno in cui viene sostenuta la spesa e per i successivi 9 anni, a condizione che:
- la classe energetica sia comprovata dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica);
- l’acquisto dell’immobile avvenga direttamente dall’impresa costruttrice, oppure dagli OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare.


Art. 8
(Bonus rammendo)
1. Al fine di limitare quanto più possibile i rifiuti tessili, ed il riutilizzo dei capi, si introduce il diritto al rimborso per la riparazione di capi di abbigliamento e calzature, da un minimo di Euro 6,00 fino ad un massimo di Euro 25,00, secondo il listino che verrà pubblicato con apposito decreto attuativo e nei limiti dei fondi stanziati con le leggi di bilancio per gli anni 2025 e 2026.
2. I laboratori che aderiranno al bonus dovranno iscriversi ad un registro dedicato, da istituirsi con successivo decreto attuativo, all'interno del quale i consumatori potranno orientarsi e scegliere a quale artigiano rivolgersi. Ogni negozio iscritto riceverà un contrassegno da apporre, che certificherà la possibilità di richiedere il bonus rammendo al proprio interno.


Art. 9
(Incentivi alla moda sostenibile)
Ai fini della presente legge si precisa che per water footprint si intende l’indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che indiretto per realizzare un capo d’abbigliamento. Le imprese che, tramite etichettatura, informano il consumatore sulla quantificazione e localizzazione dell’impronta idrica del processo produttivo, possono accedere al beneficio fiscale del diritto al rateizzo, senza interessi, fino a 12 ratei dilazionabili negli anni 2026 e 2027, per debiti fiscali IVA in relazione agli anni 2025 e 2026.


Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
Per le coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente disegno di legge verranno utilizzate le risorse stanziate nell’ambito della legge di bilancio 2025 e nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il progetto MISE: PNRR – Transizione 4.0.

 

il 04/04/2024
E. G. - Genova
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 3.1
Sostituire le seguenti parole "- la decontribuzione integrale, per i primi 3 anni a far data dall’assunzione, del Susteinability Manager", con le seguenti parole: "- la decontribuzione per la quota del 50% dei contributi assicurativi e previdenziali per i primi tre anni a far data dall’assunzione, a seguito di assunzione di dipendenti con il ruolo di Susteinability Manager"
Approvato
  • Voti totali: 15
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 04/04/2024
E. B. - Genova
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4.1
Dopo le parole "Le modalità di funzionamento e di attivazione della piattaforma," modificare l'inciso "completamente gratuita per le imprese", aggiungendo le seguenti parole: "e per i privati".
Approvato
  • Voti totali: 15
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 04/04/2024
P. P. - Genova
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 8.1
Dopo le parole "I laboratori che aderiranno al bonus dovranno iscriversi" sostituire le parole "ad un registro dedicato" con la seguente parole:" ad una piattaforma telematica completamente gratuita per imprese e privati".
Approvato
  • Voti totali: 15
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Art. 1

(Finalità)

1. Le finalità che la presente legge si propone consistono nella riduzione dell'impronta ambientale complessiva della produzione e dei consumi e nell’implementare condotte ecosostenibili e l’economia circolare.

2. Il perseguimento delle finalità avviene mediante l’individuazione da parte della legge di misure per incentivare il riciclo, promuovere la progettazione ecocompatibile, ridurre gli sprechi e favorire l'uso efficiente delle risorse nei settori strategici del made in Italy: il design, l’edilizia e la moda.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente legge s’intende per:

1) “eco-design o design sostenibile”: la progettazione di prodotti che tiene conto dell'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita del prodotto e che, fin dalla fase di concezione, minimizzi l'uso di risorse naturali, riduca gli sprechi e l'inquinamento e massimizzi l'efficienza energetica. L’eco-design rispetta i seguenti principi:

a. Utilizzo di materiali sostenibili inteso come l'uso di materiali riciclabili, biodegradabili e a basso impatto ambientale.

b. Efficienza energetica intesa come la progettazione di prodotti che richiedono meno energia per il loro utilizzo.

c. Durabilità, intesa come la creazione di prodotti durevoli che richiedono meno manutenzione e sostituzione.

d. Riciclabilità intesa come la facilità con cui il prodotto può essere smontato e riciclato alla fine della sua vita utile.

e. Riduzione degli sprechi, da intendersi come minimizzare il packaging e gli sprechi durante il processo produttivo.

f. Minimizzazione dell'inquinamento, ovvero ridurre al minimo le emissioni di sostanze nocive per l’ambiente;

2) “bioedilizia”: la realizzazione di edifici e infrastrutture con materiali provenienti da fonti riciclate o recuperate anziché da materie prime vergini. Per materiali riciclati utilizzati nella costruzione si intendono:

a. Calcestruzzo riciclato, prodotto utilizzando aggregati di calcestruzzo precedentemente demolito.

b. Legno riciclato, inteso come legno recuperato da vecchi edifici, pallet o altri contesti che può essere utilizzato per costruire nuove strutture, pavimenti e arredi.

c. Isolanti riciclati, ovvero materiali isolanti come il vetro riciclato, il denim riciclato o la lana di vetro che possono essere impiegati per aumentare l'efficienza energetica degli edifici.

d. Mattoni riciclati, ovvero i mattoni realizzati da materiali riciclati, come vetro, plastica o ceramica riciclata.

e. Lastre riciclate, ovvero lastre di metallo, plastica o vetro riciclate.

f. Controsoffitti riciclati, come il cartongesso riciclato che possono essere utilizzati per la creazione di controsoffitti e pareti divisorie.

3) “moda sostenibile”: moda che tiene conto degli impatti ambientali, sociali ed economici dell'intero ciclo di vita di un capo di abbigliamento, con una produzione, ma anche una distribuzione e un consumo sostenibili.

Art. 3

(Incentivi allo sviluppo dell’eco-design)

Al fine di incentivare lo sviluppo dell’eco-design, a beneficio delle imprese che adeguano la progettazione e la produzione dei propri beni e servizi ai principi dell’eco-design, come definiti al precedente art. 2, comma 1, n.ro 1, si prevede:

-  il diritto alla decontribuzione per la quota del 30% dei contributi assicurativi e previdenziali con riferimento ai lavoratori dipendenti addetti dalle imprese alla fase di progettazione e di produzione di beni realizzati con l'uso di materiali riciclabili, riciclati, biodegradabili e a basso impatto ambientale. Questa misura è prevista per i primi tre anni a far data dalla pubblicazione della presente legge;

- la decontribuzione per la quota del 50% dei contributi assicurativi e previdenziali per i primi tre anni a far data dall’assunzione, a seguito di assunzione di dipendenti con il ruolo di Susteinability Manager, figura professionale dedicata alla valutazione dell’impatto ambientale delle materie e dei prodotti utilizzati o che si prevede di utilizzare sin dalla fase di progettazione del prodotto. Questa misura è prevista per i primi tre anni a far data dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4

(Gestione dell’invenduto, dei beni usati e dei materiali di scarto)

1. Viene istituita, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Piattaforma Nazionale per l’Economia Circolare (PNEC), attraverso la quale le imprese possono promuovere la vendita a basso costo o la distribuzione dei beni invenduti, dei beni usati e dei materiali di scarto, al fine di agevolarne il riutilizzo ed il reimpiego nell’ambito del sistema economico e produttivo.

2. Le modalità di funzionamento e di attivazione della piattaforma, completamente gratuita per le imprese e per i privati, verranno stabilite con apposito decreto attuativo.

Art. 5

(Estensione della tutela per il riconoscimento di modelli di utilità e disegni ornamentali sostenibili)

A parziale deroga dell’art. 37 del Dlgs 10.02.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), si prevede che, per la registrazione dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali che prevedano l’utilizzo di materiali riciclabili, riciclati, biodegradabili e a basso impatto ambientale, la registrazione del disegno o modello ornamentale dura otto anni, in luogo dei cinque ordinariamente previsti, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ferma la possibilità di rinnovo alle condizioni di cui al medesimo art. 37 Dlgs 10.02.2005 n. 30.

Art. 6

(Incentivi allo sviluppo della bioedilizia)

1. A favore delle imprese che utilizzano per le costruzioni almeno il 70% dei materiali riciclabili, riciclati, biodegradabili e a basso impatto ambientale e, fatte salve le norme relative ai requisiti di sicurezza dei materiali e le normative edilizie in materia di qualità e durata delle costruzioni, è possibile accedere a linee di finanziamento agevolato, senza interessi, per una quota pari al 40% dell’importo che sarà complessivamente richiesto dalle suddette imprese per il rinnovo degli impianti e delle attrezzature strumentali allo svolgimento delle attività individuate nel proprio oggetto sociale.

2. Detta misura resta valida per i finanziamenti richiesti dal 01 gennaio al 31 dicembre 2025 ed in presenza delle condizioni di garanzia necessarie per la concessione del credito. Gli istituti di credito aderenti dovranno registrarsi sulla piattaforma che verrà istituita a decorrere da luglio 2024 con apposito decreto delegato.

Art. 7

(Bonus case green)

Per gli acquisti di immobili residenziali, prime o anche seconde case, di categoria energetica uguale o superiore alla B, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, viene riconosciuto il diritto alla detrazione fiscale del 50% sull’IVA in dichiarazione dei redditi a partire dall’anno in cui viene sostenuta la spesa e per i successivi 9 anni, a condizione che:

- la classe energetica sia comprovata dall’APE (Attestato di Prestazione Energetica);

- l’acquisto dell’immobile avvenga direttamente dall’impresa costruttrice, oppure dagli OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare.

Art. 8

(Bonus rammendo)

1. Al fine di limitare quanto più possibile i rifiuti tessili, ed il riutilizzo dei capi, si introduce il diritto al rimborso per la riparazione di capi di abbigliamento e calzature, da un minimo di Euro 6,00 fino ad un massimo di Euro 25,00, secondo il listino che verrà pubblicato con apposito decreto attuativo e nei limiti dei fondi stanziati con le leggi di bilancio per gli anni 2025 e 2026.

2. I laboratori che aderiranno al bonus dovranno iscriversi ad una piattaforma telematica completamente gratuita per imprese e privati, da istituirsi con successivo decreto attuativo, all'interno della quale i consumatori potranno orientarsi e scegliere a quale artigiano rivolgersi. Ogni negozio iscritto riceverà un contrassegno da apporre, che certificherà la possibilità di richiedere il bonus rammendo al proprio interno.

Art. 9

(Incentivi alla moda sostenibile)

Ai fini della presente legge si precisa che per water footprint si intende l’indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che indiretto per realizzare un capo d’abbigliamento. Le imprese che, tramite etichettatura, informano il consumatore sulla quantificazione e localizzazione dell’impronta idrica del processo produttivo, possono accedere al beneficio fiscale del diritto al rateizzo, senza interessi, fino a 12 ratei dilazionabili negli anni 2026 e 2027, per debiti fiscali IVA in relazione agli anni 2025 e 2026.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

Per le coperture finanziarie degli oneri derivanti dal presente disegno di legge verranno utilizzate le risorse stanziate nell’ambito della legge di bilancio 2025 e nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il progetto MISE: PNRR – Transizione 4.0.

Approfondimento

Quadro normativo e concettuale
Il disegno di legge mira a promuovere l'adozione di pratiche economiche sostenibili e a ridurre gli impatti ambientali attraverso la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dei materiali. L’obiettivo è quello di introdurre misure per incentivare il riciclo, promuovere la progettazione ecocompatibile, ridurre gli sprechi e favorire l'uso efficiente delle risorse in tutti i settori strategici del made in Italy.
Diventa quindi imprescindibile porsi il problema di quale sia il quadro normativo di riferimento in cui il disegno di legge va ad inserirsi, a livello internazionale, europeo e nel nostro ordinamento giuridico. E, ancor prima, se esista un vero e proprio “diritto dell’ambiente” come autonoma partizione del diritto a cui ricondurre la disciplina che è venuta formandosi su questo tema e che la necessità di interventi impellenti per fare fronte ai cambiamenti climatici ha reso di prioritaria rilevanza.
Nell’ambito del diritto internazionale, il primo riconoscimento dell’ambiente come valore autonomo e come oggetto di una tutela unitaria, in quanto presupposto della vita e della libertà dell’uomo, si è manifestato a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, che individua alcuni principi fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente, seppure con formule generiche e raccomandazioni, a livello di soft law, che hanno influenzato il successivo sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente e del diritto costituzionale degli Stati, ma che restano prive di carattere obbligatorio.
A livello europeo, la politica dell'Unione in materia di ambiente risale al Consiglio europeo tenutosi a Parigi nel 1972, in occasione del quale i capi di Stato o di governo (sulla scia della prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente) hanno dichiarato la necessità di una politica ambientale comunitaria che accompagnasse le politiche economiche e hanno chiesto un programma d'azione. L'Atto unico europeo del 1987 ha introdotto un nuovo titolo «Ambiente», che ha costituito la prima base giuridica per una politica ambientale comune finalizzata a salvaguardare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali. Il trattato di Amsterdam (1999) ha stabilito l'obbligo di integrare la tutela ambientale in tutte le politiche settoriali dell'Unione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Con il trattato di Lisbona (2009), è stato fissato l’obiettivo specifico di «combattere i cambiamenti climatici» insieme al perseguimento dello sviluppo sostenibile nelle relazioni con i paesi terzi. Con il trattato di Lisbona, inoltre, l'UE ha acquisito la personalità giuridica, il che le consente di concludere accordi internazionali. Questi progressi hanno rafforzato il ruolo dell'UE come attore chiave sul fronte ambientale globale, all'avanguardia grazie a iniziative quali il Green Deal europeo e la normativa dell'UE sul clima.
La politica dell'Unione in materia di ambiente si basa sui principi della precauzione, della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento e sul principio «chi inquina paga». In particolare, in virtù del principio di precauzione, qualora sussistano dubbi in merito all'effetto potenzialmente pericoloso di un prodotto e qualora, in seguito a una valutazione scientifica obiettiva, permanga l'incertezza, si impone il ritiro del prodotto dal mercato.
Nel dicembre 2019 la Commissione ha varato il Green Deal europeo, che dovrebbe contribuire a fare dell'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero. Nel 2021 è stata adottata la normativa dell'UE sul clima, che vincola l'UE a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e fissa un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
(Euparl.europa.eu)
Partendo dal quadro europeo di riferimento fin qui delineato, si aprono due aree di intervento su cui lavorare – anche de iure condendo – per la tutela dell’ambiente:
1)    lo sviluppo di una economia circolare;
2)    lo sviluppo di una produzione sostenibile.
Entrambe queste categorie costituiscono elementi prodromici al disegno di legge elaborato.
Per quanto riguarda l’economia circolare, va inserita in un contesto produttivo e consumistico che sussiste nel riciclo, ricondizionamento riutilizzo di materiali e prodotti anche inseriti in un sistema di condivisione e di prestito. Lo scopo ultimo è quello di prolungare il ciclo di vita dei prodotti e ridurre i rifiuti.
L’economia circolare si fonda sui seguenti cinque pilastri: 1) input circolari: l’impiego di fonti e materiali rinnovabili o provenienti dal riciclo per ridurre l’impatto ambientale. 2) Estensione del ciclo di vita: la progettazione di prodotti modulari e quindi facilmente riparabili, aggiornabili o rigenerabili. 3) Piattaforme di condivisione: strumenti che permettono a utenti e proprietari (o produttori) di ottimizzare le risorse impiegate alla produzione. 4) Prodotto come servizio, noto anche come servitizzazione, è un modello che tende a vendere servizi corrispondenti all’acquisto di un prodotto: il bene non viene venduto, ma concesso in uso al cliente. Il fornitore si fa carico di mantenerla e aggiornarla, tendendo così ad allungare la vita del prodotto. 5)Nuovi cicli di vita: raggiunta la fine del ciclo di vita del prodotto lo si ricicla, rigenera o ripara per immetterlo nuovamente sul mercato, anche con fini differenti da quello iniziale.
Le fasi, dette anche “Le tre R dell’economia circolare”, sono: 1)Ridurre: produrre beni e servizi utilizzando la minore quantità possibile di risorse naturali. 2)Riusare: allungare il ciclo di vita di un prodotto omettendo di disfarsene quando usurato o non più funzionante. 3)Riciclare: procedimento che include il corretto smaltimento dei rifiuti affinché possano essere trasformati in risorse che verranno immesse nuovamente nei cicli di produzione.
Sul punto si sono succeduti diversi interventi a livello comunitario.
Nel marzo 2020, nel quadro del Green Deal europeo, la Commissione ha presentato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, nel quale ha annunciato un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili, volta a rendere i prodotti idonei a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, come pure a ridurre i rifiuti. L'iniziativa si basa sulla direttiva sulla progettazione ecocompatibile e affronta, inoltre, la questione della presenza di sostanze chimiche nocive in prodotti quali apparecchiature elettroniche e TIC, prodotti tessili, mobili, acciaio, cemento e prodotti chimici.
Nel luglio 2023 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva quadro sui rifiuti, nell'intento di trasferire la responsabilità dell'intero ciclo di vita dei prodotti tessili ai produttori. L'iniziativa mira a incoraggiare la gestione sostenibile dei rifiuti tessili.
Per quanto riguarda invece il concetto di sostenibilità, si osserva che l’aggettivo sostenibile ha più di un’accezione e contempla l’ambiente, quindi l’attenzione delle aziende nell’approvvigionamento e nel consumo di materie prime, così come la loro sensibilità nel ridurre l’impatto ambientale dei rispettivi processi di produzione. L’impresa è sostenibile quando adotta modelli di business responsabili che proteggono l’ambiente ma che hanno anche ricadute positive sugli stakeholder e su tutta la comunità con cui è in contatto.
La sostenibilità è anche sociale, e contempla la sicurezza dei lavoratori e i loro diritti, sviluppati sul principio dell’uguaglianza, non solo remunerativa.
La crescita sostenibile rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea.
Nel luglio 2008, la Commissione ha presentato un pacchetto di azioni e proposte in materia di produzione e consumo sostenibili (SCP) e di politica industriale sostenibile (SIP), con lo scopo di migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, aumentare la consapevolezza del consumatore e la domanda di prodotti e tecnologie produttive sostenibili, promuovere l'innovazione nell'industria dell'UE e affrontare gli aspetti della dimensione internazionale, come il commercio e le norme. Il piano d'azione per il consumo e la produzione sostenibili è sfociato nell'avvio di iniziative nei seguenti settori: estensione a nuovi prodotti della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, revisione del regolamento sul marchio di qualità ecologica, legislazione in materia di appalti pubblici "verdi", tabella di marcia verso un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e piano d'azione per l'eco innovazione.
Il 22 marzo 2023 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa a nuove norme sull'attestazione delle dichiarazioni ambientali, che fa fronte alle false dichiarazioni ambientali e tratta la questione dell'ampia diffusione di marchi ambientali pubblici e privati. Inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. L'iniziativa sul diritto alla riparazione incoraggia il consumo sostenibile, rendendo più facile e meno costoso per i consumatori riparare i beni difettosi anziché sostituirli.
Infine, veniamo alle direttive sulla progettazione ecocompatibile. In questo settore abbiamo registrato il succedersi di tre distinti interventi: in primo luogo la direttiva 2005/32/CE, in relazione ai soli prodotti che consumano energia; quindi la direttiva 2009/125/CE che ne ha esteso l'ambito di applicazione anche ai prodotti connessi all'energia diversi dai soli prodotti che consumano energia; si tratta di prodotti che non impiegano energia durante il loro utilizzo, ma che hanno un impatto indiretto sul consumo energetico, come i dispositivi che consumano acqua, le finestre e i materiali d'isolamento. Infine, il 30 marzo 2022 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, abrogando la direttiva 2009/125/CE, che aveva un ambito di applicazione, come detto, limitato solo ai prodotti legati al consumo energetico.
Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano, le crisi climatiche e la necessità di tutela dell’ambiente hanno quasi forzato a ripensare alle visioni dei Padri Costituenti, riportando l’attenzione degli studiosi sul dovere di solidarietà ambientale. È per l’appunto quello che è avvenuto con il procedimento di revisione costituzionale che ha interessato gli articoli 9 e 41 della Costituzione al fine di attribuire rilievo costituzionale ad ambiente e interessi delle generazioni future.  La scelta di inserire nell’art. 9 la tutela dell’ambiente va nella direzione di conferire all’ambiente stesso lo status di valore costituzionale, ossia di «principio fondamentale a carattere oggettivo e affidato alla cura di apposite politiche pubbliche, scongiurandone, per ciò stesso, il rischio di una qualificazione giuridica in termini di situazione soggettiva e, in particolare, di farne l’oggetto di un diritto fondamentale».
Con la legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 è stato recepito il disegno di legge costituzionale approvato con maggioranza superiore ai due terzi, col quale si è inteso aggiungere all’art. 9 un terzo comma «La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», oltre a riscrivere l’art. 41, comma 2 e 3 nel seguente modo: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». Ne deriva una valorizzazione di quel principio di sviluppo sostenibile che ricomprende in sé in modo sostanziale la necessità di offrire tutela alle generazioni future da realizzarsi nella promozione di un modello di sviluppo appunto sostenibile sotto il profilo ambientale, ma anche economico e sociale.
La scelta normativa va dunque nella direzione di (ri)affermare doveri e responsabilità che debbono essere posti alla base delle scelte politiche ed ha trovato terreno fertile nella sempre più pressante necessità di garantire uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e della biodiversità, nonché di svolgere una efficace lotta contro il riscaldamento globale.
Con la legge del 28/12/2015 n. 221, intitolata Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, anche nota come Collegato ambientale, sono state introdotte disposizioni che riguardano svariate materie: valutazione di impatto ambientale, gestione dei rifiuti, prevenzione del dissesto idrogeologico, mobilità sostenibile e appalti verdi, nonché norme volte a favorire il riuso dei materiali.
I temi più rilevanti, anche ai fini del disegno di legge oggetto di proposta, riguardano:
- il tema biomasse e biogas, in quanto viene introdotta la possibilità di utilizzo dei sottoprodotti da lavorazione olio e zucchero;
- introduzione di incentivi per ciclabili, car pooling e mobilità sostenibile nelle città;
- incentivi per acquisti verdi della Pubblica Amministrazione: le aziende in possesso di certificazione ambientale EMAS o Uni En Iso 14001 godranno di una riduzione delle garanzie necessarie per accedere agli appalti per la fornitura di beni e servizi ecologici;
- per promuovere l’economia circolare, vengono agevolati gli accordi tra enti pubblici, aziende e associazioni per utilizzare nella produzione materiali di scarto e post-consumo.
- in tema di rifiuti: con varie misure viene penalizzato il conferimento in discarica, incentivata la raccolta differenziata, promossa la riduzione dei rifiuti non riciclati, dei compostaggi; domestico e di comunità (ospedali, mense, quartieri, ecc.).
- istituzione di un nuovo marchio volontario Made Green in Italy, per indicare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti.
Poste queste necessarie premesse, nel delineare l’ambito di operatività del disegno di legge proposto, va evidenziato che esso muove dai principi fondanti della disciplina della tutela dell’ambiente e si inserisce nel quadro normativo di riferimento fin qui riepilogato, negli ambiti non ancora disciplinati dalla normativa, comunitaria e interna, attualmente in vigore, aprendo a nuove aree di intervento che mirano ad implementare condotte ecosostenibili e l’economia circolare mediante meccanismi di incentivi e disincentivi, nei tre settori di eccellenza del made in Italy: il design, l’edilizia e la moda.