Modifiche agli artt. 97 e 98, cod. pen., sull’imputabilità dei minori

  • Pubblicato il 20 Dicembre 2023
  • da LICEO DON C. LA MURA, Angri (Salerno)
Modifiche agli artt. 97 e 98, cod. pen., sull’imputabilità dei minori

Oggi, allo stato attuale, per i minori di 14 anni, l'incapacità di intendere e volere è presunta oggettivamente e, pertanto, non possono essere assoggettati a procedimento penale, di nessun tipo.

Ma, se analizziamo quello che succede ogni giorno in Italia, non potremmo che essere tutti d’accordo sulla necessità di rivedere il limite dell’età punibile fissato dal nostro codice penale che risale al 1930...quasi un secolo fa!

Ora appare più che evidente che un infra-quattordicenne degli anni trenta del secolo scorso, non può essere paragonato ad un coetaneo che vive nell’attuale società. Si è passati da un minore che poteva commettere reati di scarso allarme sociale, come piccoli furti o danneggiamenti, a soggetti che possono commettere reati ben più gravi contro la persona.

Grazie, o a causa del progresso, soprattutto tecnologico, si è tutti, compresi i più piccoli, bombardati da una serie di informazioni in tempo reale, tanto da ritenere impensabile che la comprensione dell’illiceità e volontarietà di un reato non possa essere attribuile ad un dodicenne di oggi.

Se poi pensiamo che è sempre più comune utilizzare soggetti infra-quattordicenni, anche da parte della criminalità organizzata, per compiere reati, e che ormai è diventato un fenomeno radicato non solo nelle aree geografiche del meridione ma anche in molte grandi città del nord, appare evidente e urgente lavorare nella direzione di abbassare il limite di età punibile. D’altra parte, questo intervento sarebbe in linea con le esperienze di altri ordinamenti del mondo occidentale, pensiamo ad esempio al Canada che fissa la soglia della punibilità a dodici anni, o al Regno Unito e alla maggior parte degli Stati dell’Australia e alla Nuova Zelanda, dove l’età ufficiale della responsabilità penale si attesta, addirittura, sulla soglia dei dieci anni compiuti.

Pertanto, per tutto ciò argomentato, si confida, nella collaborazione di questa Assemblea per raggiungere un obiettivo di giustizia sociale, che sposti la soglia dell’età punibile da quattordici a dodici anni.

Art. 1

(Modifiche all'art. 97, cod. pen.)

L'articolo 97 del codice penale viene sostituito dal seguente: "(Minore degli anni dodici). Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i dodici anni".

 

Art. 2

(Modifiche all'art. 98, cod. pen.)

All'articolo 98 del codice penale, le parole "quattordici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

 

Art.  3

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988, n. 448)

Alle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988, n. 448, il comma 3 dell'articolo 8, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore dei dodici anni".

il 03/04/2024
S. E. - angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1
All’art. 3 aggiungere il secondo comma con le seguenti parole: “Nel decreto in cui al comma precedente, l’art. 26 è sostituito dal seguente: <<In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato é minore degli anni dodici pronuncia, anche di ufficio sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.>>”
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Art.1 

(Modifiche all'art. 97, cod. pen.)

L'articolo 97 del codice penale viene sostituito dal seguente: "(Minore degli anni dodici). Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i dodici anni." 

Art. 2

(Modifiche all'art. 98, cod. pen.)

All'articolo 98 del codice penale, le parole "quattordici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni". 

Art. 3 

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica, 22 settembre 1988, n. 448)

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 3 dell'articolo 8, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore dei dodici anni". 

2. Nel decreto di cui al comma precedente, l'articolo 26 è sostituito dal seguente: "In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni dodici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di persona non imputabile". 

 

 

Approfondimento

Una delle problematiche che, oggi, destano maggiore preoccupazione a livello sociale è sicuramente legata alla criminalità giovanile: i dati nazionali confermano una situazione che si avvicina pericolosamente ad una vera e propria emergenza.

In un recente report sulla "Criminalità minorile in Italia 2010-2022", curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, è emerso che aumentano in maniera costante, tra i giovanissimi, gli episodi legati all’uso della violenza, omicidi e violenze sessuali, mentre sono in calo furti e reati legati alla droga. In particolare, nel report si legge che i crimini commessi “dimostrano la totale assenza di empatia nei confronti della vittima”.

Purtroppo bisogna aggiungere che nel nostro Paese l’escalation è più grave che in altri.
I modelli aggressivi forniti dagli adulti, infatti, ripresi continuamente da telegiornali, fiction, film e serie televisive, hanno drasticamente abbassato il livello di percezione dell’illecito nei giovani, che apprendono il crimine per imitazione di altri.

Sembra, poi, che determinati reati risultino più efficaci se compiuti di concerto con un compagno e, da qui, l’esigenza di aggregarsi in baby gang. L’identikit del componente tipo di una baby gang ha tra i 7 e i 14 anni, prende di mira i propri coetanei, spesso nell’ambito del contesto scolastico, gli anziani, i disabili e in generale tutti i soggetti più deboli e vulnerabili. È piuttosto facile pensare, però, che la microcriminalità trova terreno fertile nei contesti degradati, in cui sussistono condizioni critiche, sia a livello economico che sociale e familiare.

In realtà una percentuale piuttosto alta di fenomeni di criminalità minorile afferisce a quei contesti in cui l’estrazione sociale risulta essere medio-alta. Si tratta spesso di adolescenti incensurati, con alle spalle famiglie benestanti, che vivono annoiati nel benessere e che scelgono il gruppo per innalzare ulteriormente il proprio status.

Ora, sulla base della considerazione che il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, da distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto, il nostro codice annovera la minore età tra le cause di esclusione dell'imputabilità. 

Nel vigente codice penale, l'imputabilità del minore risulta subordinata ad un criterio  cronologico: fino a quattordici anni, il minore non è mai imputabile, perchè nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria. Lart. 97, c.p., infatti, stabilisce "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni"; fra i quattordici e i diciotto il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere. Lart. 98, c.p., infatti, rinuncia a qualsiasi presunzione e subordina l'eventuale affermazione della responsabilità penale al concreto accertamento della capacità naturale: "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere".

Nel corso degli ultimi anni, però, è cambiato radicalmente l'atteggiamento della pubblica opinione verso il disagio minorile,  in particolare verso quello che approda alla violazione delle leggi e al crimine. Ed è mutata la considerazione che dei reati dei giovani e dei minorenni hanno i principali attori politici. E' indubbio che nel periodo storico a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, i minori e i giovani deviati venivano considerati come "soggetti bisognosi  di aiuto e di una guida" e non solo di punizione, ma, gli ultimi due decenni ci hanno presentato fatti di cronaca, in cui minori di quattordici sono stati protagonisti, che spingono verso una riforma del codice penale.

Non c'è dubbio che l'attuale società, anno dopo anno, cambia e con essa cambiano gli adolescenti, in particolari i minori di quattordici anni che subiscono continue influenze, spesso negative, dal mondo esterno e, in particolare, tramite i social; cambiamenti tali che devono portare ad una riflessione su come arginare il  problema.