Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»
- Pubblicato il 16 Marzo 2022
- da Liceo Leonardo da Vinci, Sora (Frosinone)
- Relazione
- Testo presentato
- Emendamenti
- Testo finale
Onorevoli Senatori! - Qual è la definizione di famiglia? Quali sono le basi per metterne su una? Cosa ci rende all’altezza di essere genitori? Chi ci assicura che riusciremo a rendere felici i nostri figli? Non esistono istruzioni per imparare ad essere un buon genitore o un buon figlio. Nel 2022 esistono ancora limiti, imposizioni, stereotipi, luoghi comuni. La nostra proposta di legge è volta ad abbattere delle barriere, ad allargare gli orizzonti delle persone. Le modifiche hanno come solo fine la felicità di centinaia di minori che vivono in condizioni di disagio. Vorremmo estendere la possibilità di adottare a tutte le persone che lo desiderino, purché in possesso di adeguati requisiti psicofisici. Pensiamo che i genitori non debbano essere necessariamente due ed eterosessuali per essere all’altezza del compito che sono chiamati a svolgere. La legge n. 184/1983 prevede alcuni casi speciali di adozione: secondo l’art. 47 quando uno dei due adottanti muoia prima del decreto di adozione, il partner può proseguire la procedura. In questo caso l’adottato si troverà a vivere con una sola persona. Perché allora mantenere questa possibilità un caso eccezionale legato ad un evento tragico? Per uno dei due partner di una coppia omosessuale, invece, la giurisprudenza riconosce la possibilità di adottare il figlio biologico del partner (c.d. stepchild adoption). In entrambi i casi si fornisce un supporto giuridico al rapporto affettivo esistente all’interno del nucleo familiare, considerando preminentemente il superiore interesse del minore, così come previsto all’art. 57 della legge n. 184/1983, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione Europea. La legge e la giurisprudenza prevedono queste sfumature, perché non trasformarle in normalità? Le modifiche alla legge n. 184/1983 consentirebbero un enorme passo in avanti per il nostro paese, una svolta per quanto concerne i diritti delle famiglie arcobaleno e dei singoli individui, oggi privati della possibilità di donare amore solo perché non hanno un partner. La legge, poi, richiede attualmente che gli aspiranti all’adozione siano uniti in matrimonio da almeno tre anni. Riteniamo che anche questo aspetto sia da modificare: non esistono regole quando si parla di sentimenti. Una relazione che dura da almeno tre anni non può garantire maggiore stabilità di una nata da pochi mesi: dati statistici evidenziano che molte coppie divorziano anche dopo decenni di matrimonio; la fine dell’amore non può essere prevista e per questo non può esistere una legge universale. Nessuno è in grado di assicurare che l’adottato avrà una vita facile, e tantomeno che il genitore riesca nel suo ruolo. Vorremmo dare a chiunque una possibilità, permettere di mettersi in gioco, dare l’opportunità di amare e di sbagliare: d’altronde questo è quello che succede in una Famiglia.
Art. 1
Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
“L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio, alle parti unite civilmente, ai conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, e a persone singole.”
b) il comma 2 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
“Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.”
c) il comma 3 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
“L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando.”
d) i commi 4, 5 e 6 dell’art. 6 sono abrogati.
e) al comma 7 dell’art. 6 la parola ‘coniugi’ è sostituita con ‘adottanti’.
f) Il comma 5 dell’art. 22 è sostituito dal seguente:
“Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra coloro che hanno presentato domanda l’affidatario maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.”
g) Al comma 1 dell’art. 25 la parola ‘coniugi’ è soppressa; le parole “della coppia prescelta” sono sostituite dalle parole “degli adottanti”.
h) Al comma 2 dell’art. 25 la parola ‘coniugi’ è sostituita dalla parola ‘adottanti’.
i) Al comma 3 dell’art. 25 le parole ‘dei coniugi affidatari’ sono sostituite dalle parole ‘degli affidatari’.
l) I commi 4 e 5 dell’art. 25 sono soppressi.
m) Al comma 6 dell’art. 25 le parole ‘ai coniugi adottanti’ è sostituita dalle parole ‘agli adottanti’.
n) l’art. 27 è sostituito dal seguente:
“Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta a coniugi dello stesso sesso o a coppie non unite dal vincolo matrimoniale, il cognome del minore nasce da una scelta delle tre diverse parti.
Se è disposta ad un unico individuo l’adottando assume il cognome della sua famiglia.”
o) all’art. 44 comma 1 lettera b) la parola ‘coniuge’ è seguita dalle parole ‘convivente, parte dell’unione civile’.
p) il comma 3 dell’art. 44 è abrogato.
q) Al comma 2 dell’art. 47 la parola ‘coniugi’ è sostituita da ‘aspiranti adottanti’; la parola ‘coniuge’ è sostituita da ‘aspirante adottante’.
r) Il comma 1 dell’art. 48 è sostituito dal seguente:
“Se il minore è adottato da due coniugi o conviventi o parti di un’unione civile, o dal coniuge, dal convivente o dalla parte di un’unione civile di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale su l'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.”
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente
<<n-bis) Il comma 1 dell’art. 29 bis è sostituito dal seguente:
“I coniugi uniti in matrimonio, le coppie unite civilmente, i conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, e le persone singole residenti in Italia e che intendono adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.”>>
- Voti totali: 15
- Favorevoli: 15
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente
<<r-bis) “Al comma 2 dell’art. 49 le parole “può essere” sono sostituite dalla parola “è”.>>
- Voti totali: 15
- Favorevoli: 15
- Contrari: 0
- Astenuti: 0
Dopo l’art. 1 inserire i seguenti
“Art. 2
L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.”
- Voti totali: 15
- Favorevoli: 11
- Contrari: 1
- Astenuti: 3
Onorevoli Senatori! - Qual è la definizione di famiglia? Quali sono le basi per metterne su una? Cosa ci rende all’altezza di essere genitori? Chi ci assicura che riusciremo a rendere felici i nostri figli? Non esistono istruzioni per imparare ad essere un buon genitore o un buon figlio. Nel 2022 esistono ancora limiti, imposizioni, stereotipi, luoghi comuni. La nostra proposta di legge è volta ad abbattere delle barriere, ad allargare gli orizzonti delle persone. Le modifiche hanno come solo fine la felicità di centinaia di minori che vivono in condizioni di disagio. Vorremmo estendere la possibilità di adottare a tutte le persone che lo desiderino, purché in possesso di adeguati requisiti psicofisici. Pensiamo che i genitori non debbano essere necessariamente due ed eterosessuali per essere all’altezza del compito che sono chiamati a svolgere. La legge n. 184/1983 prevede alcuni casi speciali di adozione: secondo l’art. 47 quando uno dei due adottanti muoia prima del decreto di adozione, il partner può proseguire la procedura. In questo caso l’adottato si troverà a vivere con una sola persona. Perché allora mantenere questa possibilità un caso eccezionale legato ad un evento tragico? Per uno dei due partner di una coppia omosessuale, invece, la giurisprudenza riconosce la possibilità di adottare il figlio biologico del partner (c.d. stepchild adoption). In entrambi i casi si fornisce un supporto giuridico al rapporto affettivo esistente all’interno del nucleo familiare, considerando preminentemente il superiore interesse del minore, così come previsto all’art. 57 della legge n. 184/1983, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione Europea. La legge e la giurisprudenza prevedono queste sfumature, perché non trasformarle in normalità? Le modifiche alla legge n. 184/1983 consentirebbero un enorme passo in avanti per il nostro paese, una svolta per quanto concerne i diritti delle famiglie arcobaleno e dei singoli individui, oggi privati della possibilità di donare amore solo perché non hanno un partner. La legge, poi, richiede attualmente che gli aspiranti all’adozione siano uniti in matrimonio da almeno tre anni. Riteniamo che anche questo aspetto sia da modificare: non esistono regole quando si parla di sentimenti. Una relazione che dura da almeno tre anni non può garantire maggiore stabilità di una nata da pochi mesi: dati statistici evidenziano che molte coppie divorziano anche dopo decenni di matrimonio; la fine dell’amore non può essere prevista e per questo non può esistere una legge universale. Nessuno è in grado di assicurare che l’adottato avrà una vita facile, e tantomeno che il genitore riesca nel suo ruolo. Vorremmo dare a chiunque una possibilità, permettere di mettersi in gioco, dare l’opportunità di amare e di sbagliare: d’altronde questo è quello che succede in una Famiglia.
Art. 1
Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
“L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio, alle parti unite civilmente, ai conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, e a persone singole.”
b) il comma 2 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
“Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.”
c) il comma 3 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
“L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.”
d) i commi 4, 5 e 6 dell’art. 6 sono abrogati.
e) al comma 7 dell’art. 6 la parola ‘coniugi’ è sostituita con ‘adottanti’.
f) Il comma 5 dell’art. 22 è sostituito dal seguente:
“Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra coloro che hanno presentato domanda l’affidatario maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.”
g) Al comma 1 dell’art. 25 la parola ‘coniugi’ è soppressa; le parole “della coppia prescelta” sono sostituite dalle parole “degli adottanti”.
h) Al comma 2 dell’art. 25 la parola ‘coniugi’ è sostituita dalla parola ‘adottanti’.
i) Al comma 3 dell’art. 25 le parole ‘dei coniugi affidatari’ sono sostituite dalle parole ‘degli affidatari’.
l) I commi 4 e 5 dell’art. 25 sono soppressi.
m) Al comma 6 dell’art. 25 le parole ‘ai coniugi adottanti’ è sostituita dalle parole ‘agli adottanti’.
n) l’art. 27 è sostituito dal seguente:
“Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta a coniugi dello stesso sesso o a coppie non unite dal vincolo matrimoniale, il cognome del minore nasce da una scelta delle tre diverse parti.
Se è disposta ad un unico individuo l’adottando assume il cognome della sua famiglia.”
o) Il comma 1 dell’art. 29 bis è sostituito dal seguente:
“I coniugi uniti in matrimonio, le coppie unite civilmente, i conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, e le persone singole residenti in Italia e che intendono adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.”
p) all’art. 44 comma 1 lettera b) la parola ‘coniuge’ è seguita dalle parole ‘convivente, parte dell’unione civile’.
q) il comma 3 dell’art. 44 è abrogato.
r) Al comma 2 dell’art. 47 la parola ‘coniugi’ è sostituita da ‘aspiranti adottanti’; la parola ‘coniuge’ è sostituita da ‘aspirante adottante’.
s) Il comma 1 dell’art. 48 è sostituito dal seguente:
“Se il minore è adottato da due coniugi o conviventi o parti di un’unione civile, o dal coniuge, dal convivente o dalla parte di un’unione civile di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale su l'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.”
t) Al comma 2 dell’art. 49 le parole “può essere” sono sostituite dalla parola “è”.
Art. 2
L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.